Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
L’Avis Provinciale di Bergamo che aderisce all’AVIS Nazionale è stata costituita il 20 Febbraio dell’anno 1950 e attualmente ha sede in Bergamo, via Leonardo Da Vinci, n. 4.
Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Provinciale di Bergamo.
ART. 2
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Provinciale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Comunali sottordinate.
Tale documentazione consiste in:
1) Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
2) Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
3) Certificazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
4) Nominativo del Capo delegazione;
5) Copia del verbale dell’Assemblea Comunale sottordinata, con relativi allegati
Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Comunale di appartenenza.
Ogni Presidente delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.
Ogni Persona Giuridica può affidare propria delega solo ad altre persone giuridiche.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati di soci persone fisiche.
La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Provinciale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
Il Comitato elettorale, oltre ai compiti statutari che prevedono anche l’accertamento dei requisiti dei candidati alle cariche sociali, dovrà acquisire, da parte di ogni candidato, autocertificazione attestante l’assenza di incompatibilità a norma dll’art. 10 del presente regolamento.
ART. 3
QUOTE SOCIALI
Le modalità di versamento delle quote sociali annuali all’Avis Provinciale sovraordinata sono stabilite , mediante apposita delibera, dall’Assemblea dei soci sia essa ordinaria o straordinaria.
ART. 4
L’ASSEMBLEA PROVINCIALE E DEGLI ASSOCIATI
La sede dell'Assemblea Provinciale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Provinciale.
La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Provinciale è fatta con avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica - al Presidente di ciascuna associata persona giuridica.
La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a mezzo servizio postale, per il tramite dell’Avis Comunale di appartenenza.
Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell’Avis Provinciale di riferimento.
La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.
ART. 5
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, per la realizzazione dei propri programmi, può istituire specifiche commissioni che vengono definite con apposite delibere.
Sul piano organizzativo, per un miglior contatto con il territorio, il Consiglio Direttivo può istituire strutture periferiche denominate ZONE con ruolo funzionale operativo intermedio ma prive di autonomia statutaria che resta patrimonio esclusivo delle Avis di base afferenti.
Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Sanitario Provinciale il quale svolge attività di coordinamento e di indirizzo relativamente alle attività sanitarie proprie dell’Associazione. Il Direttore Sanitario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale con voto consultivo per quanto di competenza.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Direttore Generale e deliberarne le competenze.
ART. 6
SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
- Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.
Totalmente o parzialmente le funzioni suddette possono essere demandate dal Consiglio Direttivo al Direttore Generale con apposita delibera.
- Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria dell’Associazione; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate dall’art. 9 c. 3 . del presente regolamento.
Il Tesoriere ha altresì il compito di proporre al Consiglio Direttivo, per tramite del Comitato Esecutivo, tutti quegli atti e provvedimenti che ritiene opportuno adottare per la gestione dell’attività finanziaria, patrimoniale ed economica dell’Associazione.
ART. 7
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Comitato esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.
Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale.
Art. 8
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Per le vertenze che sorgono tra soci persone fisiche e/o persone giuridiche del territorio provinciale, sarà appellato il Collegio Regionale del Probiviri.
ART. 9
NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
L’Avis Provinciale di Bergamo deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.
I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma congiunta dal Presidente e dal Tesoriere o, in caso di impedimento/urgenza, da eventuali delegati componenti il Comitato Esecutivo quali il Vice Presidente Vicario e il Segretario; con firma disgiunta dei componenti il Comitato Esecutivo in ordine alle operazioni di versamento.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Tesoriere è tenuto a fornire al socio, che ne formuli motivata richiesta scritta, gli elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.
ART. 10 CARICHE
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.
Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell’Avis Provinciale di Bergamo è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi del medesimo livello.
ART. 11
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell’Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e l’adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.
Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS nella seduta dell’11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.
E’ nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell’Avis Provinciale di Bergamo.
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